Anche il 2024 porta con sé sostanziali cambiamenti per quanto riguarda l’applicazione alle assunzioni delle agevolazioni di natura contributiva e fiscale.
I datori di lavoro per l’anno in corso dovranno fare a meno dell’under 36, dell’esonero totale in caso di assunzione di donne svantaggiate e dell’agevolazione per i beneficiari di reddito di cittadinanza; potranno tuttavia contare su vecchi incentivi divenuti ormai stabili e qualche nuovo incentivo.
Nello specifico, possiamo di seguito analizzare gli incentivi applicabili per 4 macro categorie di beneficiari: giovani, donne, soggetti svantaggiati, disabili.
GIOVANI
Terminato l’incentivo under 36, si ritorna a quello under 30:
- Applicazione di un vecchio incentivo stabile
- Abbassamento dell’età dei lavoratori agevolabili da 36 anni a 30 non compiuti
- Decontribuzione che passa dal 100% al 50% dei contributi previdenziali
- Massimale decontribuibile passa da 8000 a 3000 annui (250 euro al mese)
DONNE
Donne svantaggiate – Termina la decontribuzione totale e si ritorna al precedente incentivo:
- Applicazione di un vecchio incentivo stabile
- Decontribuzione che passa dal 100% al 50% dei contributi a carico del datore, inclusi quelli INAIL
- Massimale decontribuibile passa da 8000 a 3000 annui (250 euro al mese)
- Requisiti della lavoratrice svantaggiata immutati Donne vittime di violenza – Nuovo incentivo previsto
per il triennio 2024-2026:
- Beneficiarie: lavoratrici disoccupate che sono destinatarie di aiuti erogati dal Fondo per il reddito di libertà per le vittime di violenza (anche le donne che hanno fruito di aiuti a carico del Fondo nel 2023
- Esonero del 100% dei contributi previdenziali
- Massimale decontribuibile 8000 euro annui (666,66 euro mensili)
- Durata: 24 mesi con contratto a tempo indeterminato anche con contratto di apprendistato professionalizzante – 12 mesi se il contratto è a tempo determinato – 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato con calcolo dalla data di assunzione a tempo determinato
- Agevolazione considerata un aiuto di Stato e pertanto rientrante nel “de minimis”
SOGGETTI SVANTAGGIATI
Beneficiari dell’assegno di inclusione e supporto alla formazione del lavoro – Nuovo incentivo previsto per il 2024
- Valido per contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di apprendistato professionalizzante, a tempo determinato (pieno o parziale) anche stagionale, trasformazioni di contratti da tempo determinato a indeterminato ( nel limite di durata sono inclusi anche i mesi agevolati con contratto a termine)
- Durata di 12 mesi
- Decontribuzione: 100% contributi previdenziali carico datore di lavoro se il lavoratore è assunto contratto a tempo indeterminato con limite annuo di 8000 euro riparametrato su base mensile
- Decontribuzione: 50% contributi previdenziali carico datore di lavoro se il lavoratore è assunto contratto a tempo determinato con limite annuo di 4000 euro riparametrato su base mensile
- Agevolazione considerata un aiuto di Stato e pertanto rientrante nel “de minimis” Over 50 – Incentivo strutturale che continua ad essere applicabile
- Applicazione di un vecchio incentivo stabile
- Beneficiari: lavoratori con almeno 50 anni di età e disoccupati da almeno 12 mesi
- Decontribuzione: 50% contributi previdenziali carico datore di lavoro
- Durata: 18 mesi con contratto a tempo indeterminato – 12 mesi se il contratto è a tempo determinato – 18 mesi cumulativi totali in caso di trasformazione da tempo determinato a indeterminato.
- Deve esserci un incremento occupazionale netto
DISABILI
Incentivo stabile che continua a trovare applicazione che varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del lavoratore assunto:
- Con contratto a tempo indeterminato: – 70% della retribuzione mensile lorda, per 36 mesi, in caso di disabile con riduzione della capacità superiore al 79%; – 35 % della retribuzione mensile lorda, per 36 mesi, in caso di disabile con riduzione della capacità tra il 67% e 79%; – 70% della retribuzione mensile lorda, per 60 mesi, in caso di disabili intellettivi e psichici con riduzione superiore al 45% ;
- Con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi: – 70% della retribuzione mensile, in caso di disabili intellettivi e psichici con riduzione superiore al 45%;
Posto che l’incentivo si applica in misura pari al 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e spetta per una durata massima di 12 mesi, in questa fattispecie contrattuale analizzata (apprendistato professionalizzante), tenuto conto che le aliquote contributive proprie di tale tipologia contrattuale ( 1,5%, 3%, 10% a carico del datore di lavoro) non costituiscono agevolazione contributiva, l’incentivo NEET deve intendersi applicabile in misura intera, ovvero pari al 60% delle retribuzione imponibile. Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line “NEET23” una domanda preliminare di ammissione all’incentivo a cui l’INPS entro cinque giorni, comunica in calce allo stesso modulo, l’importo prenotato.
Alla luce di quanto fino ad ora visto quanto sarà il risparmio per un datore di lavoro che assume un apprendista con o senza incentivo NEET? Ipotizzando un apprendista assunto da un’azienda metalmeccanica industria con inquadramento B1 e contribuzione a carico del datore di lavoro per 3 anni al 10%, si osserva che il totale del costo del triennio ammonta ad euro 82467 ed a euro 68310 con l’applicazione dell’agevolazione NEET; da ciò ne consegue che il risparmio dell’apprendista assunto con agevolazione è pari a euro 14157 (18%).
Fonte: https://www.cgiamestre.com/assunzioni-agevolate-quali-cambiamenti-nel-2024/ del 7 Febbraio 2024