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Ramadan, libertà religiosa ed assenza di una intesa con lo Stato Italiano

Ecco i risultati delle Costituzioni che hanno negato la trascendenza e accolto il laicismo illuminista di Daniele Trabucco

A Pioltello (Cittá metropolitana di Milano) l’Istituto comprensivo Iqbal Masih ha deciso, con delibera del Consiglio di Istituto approvata all’unanimitá, la chiusura della scuola per il 10 aprile 2024, data di conclusione del ramadan, ossia il periodo durante il quale i fedeli mussulmani praticano il digiuno in commemorazione della prima rivelazione del Corano a Maometto. Si tratta di un precetto religioso (Fard) che costituisce il quarto dei cinque pilastri dell’Islam e che coinvolge le persone adulte ad eccezione di chi si trova in stato di gravidanza, i malati terminali, i soggetti di etá avanzata etc.

Come era facilmente prevedibile, il Presidente della Repubblica italiana pro tempore, Sergio Mattarella, silente quando non si allestiscono nelle scuole i presepi per non urtare la sensibilitá delle altre fedi o si cambiano, per la medesima ragione, le parole delle tradizionali canzoni natalizie, ha espresso il proprio sostegno al vice-dirigente scolastico, manifestando apprezzamento per quanto fatto.

Ora, al di lá del fatto che il principio di laicitá dello Stato viene invocato il piú delle volte in senso unidirezionale, ossia per colpire quanto é espressione forte e viva del cristianesimo, sorgono molti dubbi in merito alla decisione dell’Istituto comprensivo. Infatti, se, da un lato, l’ordinamento costituzionale italiano garantisce a tutti e ad ogni confessione religiosa, anche se priva di intesa con lo Stato, il diritto alla libertá religiosa in forma privata e pubblica (art. 19 Cost., art. 8, commi 1 e 2, Cost.) senza alcuna distinzione (sentenza n. 52/2016 Corte cost.), dall’altro, sebbene l’intesa non possa costituire una condizione per l’esercizio della libertá di cui sopra e per la libera organizzazione delle confessioni (sentenza n. 63/2016), questa diventa necessaria, anche per giustificare deroghe al diritto comune, laddove l’ordinamento costituzionale e una confessione religiosa, diversa da quella cattolica, decidano, mediante “concorde volontá” (cosí la sentenza n. 52/2016 Corte cost.), di disciplinare nello specifico peculiari esigenze e tradizioni proprie di una certa fede (ad esempio, nella legge ordinaria dello Stato 08 marzo 1989, n. 101, approvata sulla base dell’Intesa 27 febbraio 1987 tra lo Stato e l’Unione delle Comunitá ebraiche italiane, si prevede, all’art. 4, comma 4, che si considerano giustificate le assenze degli studenti nel giorno di sabato).

Tuttavia, la mancanza di una rappresentanza unitaria del variegato, composito e frammentato mondo islamico in Italia costituisce la maggiore difficoltá per arrivare alla conclusione di una intesa con lo Stato ed i tentativi passati volti a favorire una consulta islamica elettiva per via legislativa potrebbero porre qualche non irrilevante problema di costituzionalitá dal momento che, in questo caso, si andrebbe a compromettere il principio di autonomia istituzionale delle confessioni desumibile dal comma 2 dell’art. 8 del Testo costituzionale vigente. Come si é cercato di dimostrare, dunque, la situazione é di non facile soluzione e certamente una ideologica esternazione di sostegno non aiuta, anzi complica ulteriormente.

Ecco i risultati delle Costituzioni che hanno negato la trascendenza e accolto il laicismo illuminista.

Prof. Daniele Trabucco il 27 Marzo 2024

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