Perchè il diritto positivo, e dunque lo scopo del legislatore, non consiste in una mera trascrizione della legge naturale in una norma scritta, ma é qualcosa di piú? di Daniele Trabucco
La “lex humana”, o meglio secondo una terminologia moderna il diritto positivo, non é opposta alla “lex naturalis”, svolgendo la prima una funzione ordinatrice di ció che stabilisce la seconda.
Detto diversamente, il diritto positivo, in primo luogo, ricava il suo contenuto direttamente dai principi universali della legge naturale. Ad esempio: dal precetto di non fare del male ad alcuno (cfr. S. Tommaso d’Aquino, S. Th., I−II, q. 95, a. 2) consegue, quale conseguenza immediata, la configurazione del reato di omicidio a livello di codice penale, oppure il reato di lesioni personali o di sequestro di persona. In secondo luogo, la legge umana deduce “per determinationes” il suo contenuto dalla “lex naturalis”, ossia come specificazioni puntuali di precetti generali.
Anche in questo caso puó tornare utile un esempio: punire una persona quando commette un atto di ingiustizia é principio di legge naturale, ma la misura della pena é affidata alla determinazione specifica effettuata dalla legge positiva. Questa dipenderá dal bene leso, dai soggetti coinvolti, dal contesto, dalle circostanze etc.
Come si puó evincere, il diritto positivo, e dunque lo scopo del legislatore, non consiste in una mera trascrizione della legge naturale in una norma scritta, ma é qualcosa di piú.
É un’arte regale, sconosciuta oggi alla politica, consistente nella realizzazione concreta, nelle vicende umane, della giustizia contemplata dalla legge naturale e che si sostanzia nel rispetto dell’ordine delle cose, dell’essere. É questo il perseguimento dell’autentico bene comune il quale, come tale, non puó essere oggetto di rappresentanza politica, dal momento che, non essendo “discutibile e bilanciabile”, si impone per il suo stesso essere.
Prof. Daniele Trabucco Costituzionalista il 04 Aprile 2024